Art. 21 O.P. e lavoro esterno: requisiti, iter e diritti

art 21

Il lavoro all'esterno consente a detenuti di lavorare fuori dal carcere, come parte del percorso di reinserimento sociale.

A cosa serve

  • Favorisce la risocializzazione
  • Anticipa il reinserimento nella società
  • Aiuta a valutare in modo concreto le capacità di autonomia e responsabilità del detenuto

Dove può essere svolto

  • Enti pubblici
  • Aziende private
  • Realtà convenzionate

Chi può usufruirne

Favorisce la risocializzazione

Detenuti per reati comuni

previa la valutazione positiva del comportamento e l'assenza di pericolosità sociale

Detenuti per reati ostativi

solo dopo aver scontato almeno un terzo della pena e comunque non oltre 5 anni dall'inizio dell'esecuzione

Condannati all'ergastolo

dopo l'espiazione di 10 anni di pena

Approfondimenti

Il provvedimento di ammissione e revoca è adottato dall'amministrazione penitenziaria.

Il Magistrato di Sorveglianza svolge controllo giurisdizionale e funzione di approvazione.

Tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto al Magistrato il potere di attivare o revocare il beneficio in caso di inerzia dell'amministrazione

— Cass. Pen., sent. 27374/2021

Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno chiarito che il provvedimento con cui viene negato il beneficio è impugnabile mediante reclamo, in quanto si tratta di una decisione idonea a incidere su un diritto fondamentale della persona detenuta.

— Art. 35-bis O.P.

Vuoi sapere quando
potrai accedere ai benefici
previsti dalla legge?

Il nostro calcolatore ti mostra:

  • La data esatta di fine pena
  • Quando potrai richiedere permessi premio e altri benefici
  • Quando potrai accedere a semilibertà e misure alternative
Prova ora