Le misure alternative
alla detenzione

Misure alternative detenzione

Le misure alternative alla detenzione consentono di scontare la pena fuori dal carcere, con modalità meno afflittive, favorendo il reinserimento sociale e riducendo gli effetti desocializzanti della detenzione.

Cosa sono

Permettono al condannato di scontare la pena al di fuori dell'istituto penitenziario, in presenza di determinati requisiti.

Sono disciplinate principalmente dalla Legge sull'Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) e possono essere richieste tramite apposita istanza al Magistrato o al Tribunale di Sorveglianza.

Quali sono

  • Affidamento in prova ai servizi sociali
  • Detenzione domiciliare
  • Semilibertà
  • Affidamento in prova in casi particolari

Chi può presentare la domanda

  • Il condannato
  • Il difensore
  • Il Pubblico Ministero

Procedura per chi non è in detenzione

Quando si può fare richiesta

Pena entro i limiti

  • fino a 4 anni
  • fino a 6 anni per soggetti tossicodipendenti

Sospensione dell'ordine di esecuzione

Il Pubblico Ministero sospende l'ordine di esecuzione per 30 giorni

Presentazione dell'istanza

Il difensore presenta domanda al Tribunale di Sorveglianza

Per chi è già detenuto

Se il residuo di pena rientra nei limiti previsti, la domanda può essere inviata direttamente al Tribunale di Sorveglianza

Se durante una misura alternativa sopravviene un nuovo titolo di pena, il Magistrato calcolo il cumulo:

  • se rientra nei limitimisura attiva
  • se supera i limitimisura revocata

Le misure nel dettaglio

Chi può accedere

I detenuti la cui pena non supera i 4 anni e per i quali il percorso è ritenuto utile alla rieducazione e alla prevenzione della recidiva.

Possono accedervi anche:

  • persone in detenzione domiciliare
  • persone in semilibertà

Come funziona

Il condannato

Sconta la pena all'esterno

in regime di misura alternativa

Con supporto

Seguito dal servizio sociale

Durata

Pari alla pena residua

All'atto dell'affidamento è redatto un verbale, in cui sono dettate le prescrizioni alle quali il condannato dovrà sottostare, sia in relazione ai suoi rapporti con il servizio sociale, sia agli aspetti più pratici dell'esecuzione, come la scelta della dimora e dell'occupazione, la libertà di movimento e il divieto di frequentare determinati luoghi.

Esito della misura

Se va a buon fine

  • la pena detentiva si estingue
  • decadono anche gli altri effetti penali (tranne le pene accessorie perpetue)

Quando può essere revocata

  • comportamento contrario alla legge
  • mancato rispetto delle prescrizioni
  • condotta incompatibile con la prosecuzione della misura

Base normativa – Art. 47-ter O.P.

L'art. 47-ter O.P. prevede tre differenti ipotesi di detenzione domiciliare:

Persone con più di 70 anni

esclusi reati gravi e soggetti con recidiva abituale

Pena inferiore a 4 anni

e sotto i 70 anni d'età, alle seguenti condizioni:

  • non dichiarati deliquenti abituali
  • under 21 per esigenze di studio, lavoro o famiglia
  • gravi condizioni di salute
  • donna incinta o madre con figlio di età inferiore a 10 anni
  • padre solo con figlio di età inferiore a 10 anni

Pena fino a 2 anni

quando non è possibile l'affidamento in prova e se la misura riduce il rischio di recidiva

La detenzione domiciliare è revocata se:

  • il comportamento è contrario alla legge
  • non vengono rispettate le prescrizioni
  • la condotta è incompatibile con la prosecuzione della misura
  • viene commesso il reato di evasione

Base normativa – art. 47-quater O.P.

Le misure alternative previste dagli articoli 47 e 47-ter O.P. possono essere concesse anche oltre i limiti di pena ordinari a persone che:

  • sono affette da AIDS conclamata
  • o da grave deficienza immunitaria accertata
  • stanno seguendo o intendono avviare un programma di cura e assistenza

Le richiesta può essere presentata direttamente dall'interessato oppure dal suo difensore.

Le regole imposte per l'esecuzione della misura devono includere anche:

  • le modalità di svolgimento del programma terapeutico
  • gli obblighi legati al percorso di cura

Base normativa – art. 48 O.P.

La semilibertà consente al condannato o all'internato di trascorrere parte della giornata fuori dall'istituto per svolgere:

  • attività lavorative
  • formative
  • altre attività utili al reinserimento sociale

Chi può accedere

  • Condannati per reati minori
  • o alla pena della reclusione inferiore a 6 mesi
  • chi ha già scontato almeno metà della pena
  • o due terzi della pena in caso di reati ostativi - art. 4-bis O.P.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno 20 anni di pena.

Base normativa – art. 48 O.P.

La misura è rivolta a tossicodipendenti e alcooldipendenti che stanno seguendo o intendono avviare un programma di recupero terapeutico

Chi può accedere

  • i soggetti con pena detentiva non superiore a 6 anni
  • oppure non superiore a 4 anni se riguarda un reato ostativo

Le richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, direttamente dall'interessato oppure dal suo difensore.

Come funziona

Il condannato viene affidato al servizio sociale con cui può proseguire o iniziare un percorso terapeutico.

Il programma deve essere concordato con:

ASL

struttura privata autorizzata

Le regole imposte per l'esecuzione della misura devono includere anche:

  • le modalità di svolgimento del programma terapeutico
  • gli obblighi legati al percorso di cura

Vuoi sapere quando
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previsti dalla legge?

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